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    Whistleblowing

    Procedura per la segnalazione di illeciti e la tutela del segnalante (Whistleblowing)

    1) INQUADRAMENTO NORMATIVO
    Il d.lgs. n. 24 del 10 marzo 2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 63 del 15 marzo 2023, dà attuazione alla Direttiva (UE) 2019/1937, raccogliendo in un unico testo normativo l’intera disciplina
    dei canali di segnalazione e delle tutele riconosciute ai segnalanti sia del settore pubblico che del settore privato.
    Scopo della norma consiste nel creare uno standard minimo per la protezione dei diritti dei segnalanti in tutti gli stati membri per mezzo di una disciplina organica e uniforme, finalizzata a una maggiore del Segnalante (c.d. whistleblower), ovvero della persona che segnala, divulga oppure denuncia all’Autorità giudiziaria o contabile, violazioni di disposizioni normative nazionali о dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato, di cui è venuta a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

    2) FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE
    Con l’adozione della presente Procedura, VAL D’OCA SRL (d’ora in avanti anche “l’Organizzazione o “la Società”) ha inteso conformarsi alle suddette prescrizioni normative.
    La presente Procedura intende togliere i motivi che possono disincentivare o ostacolare il ricorso all’istituto della segnalazione, come ad esempio dubbi e incertezze circa le modalità da seguire e
    timori di ritorsioni o discriminazioni. Il procedimento qui descritto garantisce infatti la riservatezza dell’identità del segnalante sin dalla ricezione della segnalazione e in ogni contatto successivo alla stessa. La presente Procedura disciplina la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea – di cui siano venute a conoscenza nel contesto lavorativo che ledono l’interesse pubblico o l’integrità della Società. Le disposizioni regolamentari non si applicano: alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all’autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti al propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate; alle segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell’Unione
    europea o nazionali indicati nella parte II dell’allegato al d.lgs. 23 marzo 2023 n. 24 (servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo –
    sicurezza dei trasporti concernente la segnalazione, l’analisi e il monitoraggio di eventi nel settore dell’aviazione civile e relativa a talune responsabilità dello Stato di bandiera ai fini della
    conformità alla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 – tutela dell’ambiente in riferimento alla direttiva sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi);
    alle segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato
    pertinente dell’Unione europea.

    3) SOGGETTI TUTELATI
    I soggetti tutelati che possono effettuare la segnalazione sono:
    – i lavoratori subordinati della Società;
    – i lavoratori autonomi nonché i titolari di un rapporto di collaborazione, che svolgono la propria attività lavorativa presso la Società;
    – i lavoratori o i collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o privato, che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore della Società;
    – i liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività presso la Società;
    – i volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso la Società;
    – gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso la Società.
    La tutela delle persone segnalanti si applica anche qualora la segnalazione avvenga nei seguenti casi:
    – quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
    – durante il periodo di prova

    – successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.
    La tutela è riconosciuta, oltre che ai soggetti che effettuano segnalazioni, denunce o divulgazioni pubbliche, anche a quei soggetti che potrebbero essere destinatari di ritorsioni, intraprese anche
    indirettamente, in ragione del ruolo assunto nell’ambito del processo di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia e/o del particolare rapporto che li lega al segnalante o denunciante, ovvero ai seguenti soggetti:

    – ai facilitatori (per “facilitatore” si intende la persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all’interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata);
    – alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante e che sono legate ad essa da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
    – ai colleghi di lavoro della persona segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
    – agli enti di proprietà della persona segnalante;
    – agli enti presso i quali il segnalante lavora (pur non essendone proprietario);
    – agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante (anche se non di proprietàdi quest’ultimo).

    4) OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE
    Possono essere segnalate violazioni di disposizioni di cui al D.lgs. 231/2001 o dell’Unione Europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità della Società.
    Si distinguono le seguenti fattispecie di violazioni:
    – Violazioni del D.lgs. 231/2001
    – Condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001, violazioni del Codice Etico e del modello di organizzazione, gestione e controllo.
    Il Codice Etico, il Modello di organizzazione, gestione e controllo e l’elenco dei reati presupposto previsti dal D.lgs. 231/2001 possono essere consultati presso la Direzione Amministrativa in formato cartaceо.
    Altre fattispecie di violazioni possono essere oggetto di segnalazione anche quegli elementi che riguardano condotte volte ad occultare le violazioni. Si pensi, ad esempio, all’occultamento o alla distruzione di prove circa la commissione della violazione.
    Altri tipi di segnalazione.
    Si precisa che, al fine di incoraggiare le segnalazioni fatte in buona fede e garantire nel contempo la tutela del Segnalante, potranno essere presi in considerazione altri tipi di segnalazione non
    rientranti nel perimetro di applicazione del D.Lgs. 24/2023 quali, ad esempio, molestie, mobbing, discriminazioni e, in generale, condotte scorrette sul luogo di lavoro.
    In questo caso, il soggetto gestore delle segnalazioni provvederà a coinvolgere le funzioni aziendali competenti.

    5) PROCEDIMENTO DI SEGNALAZIONE
    Le segnalazioni devono essere trasmesse attraverso i canali appositamente predisposti:
    1. Canale Interno;
    2. Canale esterno
    3. Divulgazione pubblica;

    4. Denuncia all’autorità giudiziaria o contabile.
    La scelta del canale di segnalazione non è rimessa alla discrezione del Segnalante, in quanto in via prioritaria lo stesso è tenuto all’utilizzo del canale interno, e solo al ricorrere di determinate condizioni può utilizzare gli altri canali di segnalazione.
    5.1) Сanale interno
    Il Segnalante potrà:
    – utilizzare la casella di posta elettronica dell’Organismo di Vigilanza (OdV): odv.valdoca@gmail.com: al fine di garantire la riservatezza del Segnalante, è stato prescelto un indirizzo di posta elettronica terzo ed esterno alla Società, che non sia accessibile al personale della Società, ma unicamente all’Organismo di Vigilanza; contattare l’Organismo di Vigilanza al numero 0415412700 per concordare un appuntamento telefonico, in videoconferenza o in presenza, al fine di riferire oralmente l’oggetto della segnalazione; con il consenso dell’interessato è possibile che venga utilizzato un dispositivo per la registrazione del colloquio. Il soggetto che riceve la segnalazione devono essere trasmessi, per le valutazioni di sua competenza, l’eventuale documentazione sui fatti segnalati e gli esiti degli accertamenti eventualmente già svolti in merito. La Società si riserva di prendere in considerazione le segnalazioni anonime, ove queste siano tali da far emergere fatti di particolare gravità e con un contenuto che risulti adeguatamente dettagliato, circostanziato e relazionato a contesti determinati (es.: indicazione di nominativi o qualifiche particolari, menzione di uffici specifici, procedimenti o eventi particolari, ecc.). Diversamente, le segnalazioni anonime non vengono prese in considerazione.
    La segnalazione, oltre ad essere tempestiva, deve rivestire il grado di completezza più ampio possibile e contenere, preferibilmente, i seguenti elementi:
    – generalità del soggetto che effettua la segnalazione;
    – una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
    – se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi gli illeciti;
    – se conosciute, le generalità o altri elementi che consentano di identificare il/i soggetto/i ha/hanno posto in essere i fatti segnalati;
    – l’eventuale indicazione di altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
    – che l’eventuale indicazione di documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti;
    – ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.
    5.1.1) Gestione delle segnalazioni tramite canale interno
    Il soggetto a cui è affidata la gestione della segnalazione:
    a) rilascia alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione.
    b) mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante e può richiedere a quest’ultima, se necessario, integrazioni;
    c) dà diligente seguito alle segnalazioni ricevute, svolgendo gli approfondimenti necessari ed informando degli esiti le funzioni aziendali competenti e mantenendo sempre la riservatezza sull’identità del segnalante;
    d) fornisce riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell’avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.
    Le segnalazioni, e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della
    comunicazione dell’esito finale della procedura di segnalazione.
    5.2) Canale esterno
    L’Autorità competente per le segnalazioni esterne, anche del settore privato, è l’ANAC; è possibile inviare una segnalazione all’ANAC solo laddove ricorra una delle seguenti condizioni:
    non è prevista, nell’ambito del contesto lavorativo, l’attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non
    è conforme a quanto previsto dall’art. 4 del D.Lgs. n. 24/2023;
    La persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna,
    alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
    la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.
    segnalazioni all’ANAC possono essere trasmesse in forma scritta (tramite la piattaforma informatica) in forma orale (attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale o, infine,
    mediante un incontro diretto).
    5.3) Divulgazione pubblica
    Divulgare pubblicamente significa “rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere
    numero elevato di persone”. La persona segnalante che effettua una divulgazione pubblica beneficia della protezione prevista dal D.Lgs. п. 24/2023 se, al momento della divulgazione pubblica, ricorre una delle seguenti condizioni:

    6) PROTEZIONE DELLA RISERVATEZZA DEL SEGNALANTE
    la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro entro i termini
    stabiliti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni; la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo
    imminente o palese per il pubblico interesse; la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l’autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

    L’identità del Segnalante è protetta e non può essere rivelata senza il suo espresso consenso (c.d. obbligo di riservatezza): infatti, l’identità del segnalante non può essere rivelata a persone diverse
    da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni. La protezione riguarda non solo il nominativo del segnalante, ma anche tutti gli elementi della segnalazione dai quali si possa ricavare, anche indirettamente, l’identificazione del segnalante. La protezione della riservatezza è estesa all’identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione, nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante.

    Il sistema articolato dalla Società garantisce adeguata protezione dell’identità del Segnalante censurando ogni condotta che violi le misure poste a tutela dello stesso. In caso di sospette
    discriminazioni o ritorsioni nei confronti della persona Segnalante, correlabili alla segnalazione, o di abusi dello strumento di segnalazione da parte dello stesso, la Società provvederà all’applicazione di sanzioni disciplinari.

    7) TUTELA DALLE RITORSIONI
    Nei confronti del Segnalante non è consentita alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria, o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro, per motivi collegati direttamente o
    indirettamente alla segnalazione. Il licenziamento ritorsivo, il mutamento di mansioni o qualsíasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del Segnalante sono nulli.
    Costituiscono ritorsioni le fattispecie elencate dall’art. 17, co. 4, del d.lgs. 24/2023 e, in particolare:
    a) il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
    b) la retrocessione di grado o la mancata promozione;
    c) il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio,
    modifica dell’orario di lavoro;
    d) la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell’accesso alla stessa;
    e) le note di merito negative o le referenze negative;
    f) l’adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
    g) la coercizione, l’intimidazione, le molestie o l’ostracismo;
    h) la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
    i) la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
    il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
    k) i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
    1) la conclusione anticipata o l’annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
    m) l’annullamento di una licenza o di un permesso;
    n) la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.
    Le persone che siano state licenziate a causa della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all’autorità giudiziaria o contabile hanno diritto a essere reintegrate nel posto di lavoro, in ragione della specifica disciplina applicabile al lavoratore. Il Segnalante che ritiene di aver subito una discriminazione o una ritorsione può, altresi, dare notizia circostanziata dell’avvenuta discriminazione: alla Procura della Repubblica qualora si verifichino fatti penalmente rilevanti; all’ANAC per gli accertamenti che la legge le attribuisce e per l’eventuale irrogazione della
    sanzione amministrativa al responsabile. L’ANAC a sua volta, può avvalersi dell’Ispettorato nazionale del lavoro e dell’lspettorato della funzione pubblica, ferma restando l’esclusiva
    competenza dell’ANAC in ordine alle valutazioni degli elementi acquisiti e delle sanzioni da irrogare.
    Resta ferma ed impregiudicata la facoltà del segnalante di dare notizia dell’accaduto alle organizzazioni sindacali o all’Autorità Giudiziaria competente

    8) PERDITA DELLE TUTELE DEL SEGNALANTE
    Quando è accertata, anche soltanto con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati
    commessi con la denuncia all’autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele non sono garantite e alla persona segnalante o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare.

    9) DISTRIBUZIONE DELLA PRESENTE PROCEDURA
    È prevista la distribuzione della presente procedura ai seguenti soggetti:

    – i dipendenti della Società;
    – i soci, amministratori e organismi di controllo della Società;
    – i titolari di un rapporto di collaborazione, ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo n. 2015, che svolgono la propria attività lavorativa presso la Società;
    – i soggetti che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore della Società;
    – i liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso la Società;
    – i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso la Società.
    L’ufficio Acquisti ha il compito di registrare, in un apposito elenco di distribuzione, l’avvenuta consegna della presente procedure ai soggetti sopra elencati.
    Inoltre la presente procedura è rinvenibile presso il sito internet della società, in apposita sezione.
    In caso di successive revisioni della presente procedura, ai soggetti presenti nell’elenco di distribuzione dovrà essere consegnata copia della procedura revisionata.

    10) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
    Di seguito si riporta l’informativa, resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali (GDPR), tramite la quale il Titolare del Trattamento dei Dati VAL D’OСА informa gli interessati destinatari della presente procedura (nello specifico le persone Segnalanti e le persone coinvolte nella Segnalazione) su come vengono raccolti, utilizzati, condivisi e conservati i dati personali durante la gestione di una segnalazione di “violazioni”, ovvero comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato, così come definite dall’art. 2, comma 1, lett. a) del Dlgs 24/2023.
    10.1) Tipologia di dati trattati
    I dati personali oggetto di trattamento rientrano nelle seguenti categorie:
    – dati personali comuni quali ad esempio, nome, cognome, e-mail, etc.
    – altre tipologie di dati: informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell’organizzazione con cui
    la persona segnalante o colui che sporge denuncia all’autorità giudiziaria o contabile intrattiene un rapporto giuridico, nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni.
    10.2) Finalità del trattamento
    I dati personali saranno trattati al solo fine di valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l’esito delle indagini e le eventuali misure adottate;
    fornire riscontri alla persona segnalante relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione;
    dare seguito a richieste da parte dell’autorità amministrativa o giudiziaria competente e, più in generale, dei soggetti pubblici nel rispetto delle formalità di legge.
    10.3) Basi giuridiche del trattamento
    Le basi giuridiche del trattamento dei dati sono:
    la necessità di adempiere a un obbligo di legge cui è soggetto il Titolare (Art. 6, comma 1, lett. c GDPR), con riferimento alle previsioni contenute:
    del nel Digs 24/2023 (Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano
    violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali);
    nel Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità
    giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”). il consenso del Segnalante (Art. 6, comma 1, lett. a) GDPR):
    quando, su richiesta della persona segnalante, la segnalazione effettuata oralmente nel corso di un incontro con il personale addetto venga documentata a cura del personale
    addetto mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all’ascolto oppure mediante verbale; nel caso in cui l’identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità, vengano rivelate a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate
    a trattare tali dati.
    10.4) Riservatezza e tutela del Segnalante e delle persone coinvolte
    II Titolare del trattamento ha attivato, ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 24/2023 propri canali di segnalazione che garantiscano la riservatezza dell’identità della persona segnalante, delle persone
    coinvolte e delle persone comunque menzionate nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.
    Le segnalazioni non saranno utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse.
    L’identità della persona segnalante e delle persone coinvolte e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tali identità non possono essere rivelate a persone
    diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati.
    10.5) Modalità del trattamento
    Il Soggetto che riceve le segnalazioni, designato dal Titolare del Trattamento quale “Responsabile del Trattamento” ai sensi dell’art. 28 del GDPR, potrà trattare i dati in formato elettronico o cartaceo con accorgimenti che garantiscono la riservatezza dell’identità della persona segnalante, delle persone coinvolte e delle persone comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.
    10.6) Conservazione dei dati
    Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell’esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza.
    10.7) Condivisione dei dati
    Per il perseguimento delle finalità di cui alla presente Informativa, i dati personali potranno essere conosciuti da persone competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del GDPR, nonché da eventuali Fornitori designati Responsabili del trattamento ex art. 28 del GDPR.
    Questi ultimi saranno appositamente individuati dal Titolare che provvederà altresi a fornire apposite istruzioni sulle modalità e finalità del trattamento e ad assicurare che siano soggetti ad adeguati obblighi di riservatezza e confidenzialità.
    I soggetti di cui sopra potranno coinvolgere anche soggetti terzi al solo fine di valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l’esito delle indagini e le eventuali misure adottate. Tale condivisione, se
    necessario, avrà luogo nel rispetto dei principi di minimizzazione e proporzionalità, oltre che, laddove compatibile con le finalità della condivisione, del principio di riservatezza dell’identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione
    Più in generale, i dati potranno essere comunicati ai soggetti cui la comunicazione debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa
    europea, ovvero per adempiere a un ordine dell’Autorità Giudiziaria.
    Non è prevista la diffusione dei dati, se non in forma anonima ed aggregata, e unicamente per finalità statistiche o di ricerca.
    10.8) Trasferimento dei dati verso Paesi Terzi Non è previsto il trasferimento dei dati personali verso Paesi al di fuori dello Spazio Economico
    Europeo (SEE). Nel caso in cui ciò risultasse necessario per perseguire le finalità dei trattamenti descritti nella presente Informativa, la nostra Organizzazione garantisce che tutti gli eventuali trasferimenti dei dati al di fuori dello SEE avverranno in modo tale da garantire la piena tutela dei diritti e delle liberta degli stessi. Ove, con riguardo al Paese terzo destinatario non siano state emanate decisioni di adeguatezza dalla Commissione Europea, i trasferimenti dei dati verranno effettuati adottando le garanzie previste dagli articoli 46 e seguenti del GDPR tra cui le clausole contrattuali standard approvate dalla Commissione Europea, ed una ponderata valutazione della legislazione dell’eventuale paese terzo di destinazione.
    10.9) Diritti dell’Interessato e dati di contatto
    L’Interessato può esercitare i diritti dicui agli articoli 15 e ss. del GDPR e, precisamente, i diritti di:
    – ottenere, in qualunque momento, la conferma dell’esistenza o meno del trattamento dei medesimi dati e ottenere l’accesso ai dati personali e alle informazioni riguardanti il trattamento;
    – chiedere la rettifica dei dati personali inesatti e l’integrazione di quelli incompleti;
    – chiedere, nei casi indicati dal GDPR, fatta salva la speciale disciplina prevista per alcuni trattamenti, la cancellazione o la limitazione dei dati, decorsi i previsti termini di conservazione;
    – chiedere la portabilità dei dati in conformità a quanto previsto dal GDPR e dalla normativa
    nazionale.

    Titolare del trattamento è: VAL D’OCA SRL- Via San Giovanni 45, 31049, Valdobbiadene (TV)

    10.10) Diritto di reclamo
    Se l’Interessato reputa che il trattamento dei dati personali avvenga in violazione di quanto previsto dal GDPR, ha il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall’art. 77 del GDPR stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del GDPR).